IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
  Visto  il  proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista  la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Colli  Martani",  corredata  dal  parere  del  consiglio   regionale
dell'agricoltura per l'Umbria;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei  vini  e   la   proposta   del
disciplinare  di  produzione  dei  vini "Colli Martani" formulata dal
comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  20  luglio
1987, n. 167;
  Viste  le  istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed
alla proposta del disciplinare sopra citati;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine controllata "Colli
Martani" ed e' approvato, nel testo  annesso,  vistato  dai  Ministri
proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione, le cui norme entrano in vigore il 1  novembre 1989.